Inclusione: riferimenti normativi

La Legge Bassanini 59/97, all’art 21, tratta dell’autonomia scolastica organizzativa, didattica e finanziaria. Tale normativa tende ad ampliare, arricchire e diversificare l’offerta formativa delle scuole e a favorire una maggiore integrazione con il territorio.
Il DPR 275/99 (decreto attuativo della legge succitata), chiarisce che l’autonomia progettuale della scuola, che si sostanzia nel POF (Piano dell’Offerta Formativa) include i principi di istruzione e di educazione, mira allo sviluppo della persona umana, il cui successo dipende dall’efficacia del processo insegnamento/apprendimento messo in atto dalla stessa.
Le iniziative del POF devono includere anche le attività rivolte agli alunni diversamente abili, a favore dei quali, anche i gruppi di lavoro composti da insegnanti curricolari e di sostegno, genitori, operatori ASL, hanno il compito di favorire l’integrazione e il successo scolastico dell’alunno.


La Legge n. 53/2003, ha tra le finalità quella di garantire a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, o comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo (licei + istruzione e formazione professionale) e si propone, con ciò, lo scopo di risolvere il problema della dispersione scolastica e formativa e di guidare i giovani verso una scelta professionale nell’espletamento del diritto-dovere di istruzione e/o formazione.


La Convenzione di New York (ONU 2006) per i diritti delle persone con disabilità viene ratificata in Italia con la L. 18/2009, essa impone agli Stati sottoscrittori la non esclusione dal sistema scolastico, l’agevolazione dell’istruzione, misure individualizzate, al fine di acquisire le competenze pratiche e sociali per l’inclusione sociale.
La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale centrato sui diritti umani delle persone con disabilità, ed è la seguente: “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla
società su base di uguaglianza con gli altri”. L'art 24 dedicato all'educazione
riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità, senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita.
A supporto di ogni norma, ricordiamo la Conferenza mondiale sui diritti umani dell’ONU che nel 1993 ha precisato come “tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili”.

DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012: “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, Circolare Ministeriale 8 del 6/3/2013 “Strumenti d’intervento per gli alunni con BES” e Nota 2563 del 22/11/2013 “Strumenti d’intervento per gli alunni con BES. Chiarimenti" Con la Direttiva sui BES si supera il concetto dualistico e semplicistico tra alunni con disabilità e alunni senza disabilità e si punta invece ad un ragionamento educativo incentrato sulla persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico- sociale, ovvero guardando la persona come un soggetto con una situazione di svantaggio derivante dal contesto in cui vive ed opera. Nella Direttiva si legge che l’alunno può manifestare BES “o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Rientrano nella categoria dei BES: gli alunni con disabilità (L 104/92) per i quali si redige il PEI, gli alunni con disturbi evolutivi specifici (L 170/2010 e Linee Guida) per i quali si redige il PDP e gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale per i quali si redige il PDP ogni qualvolta il consiglio di classe lo ritenga necessario.
Legge 107/2015: Per gli alunni con disabilità è importante il comma 181 lettera c) in cui si prevede una delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo sul miglioramento dell'inclusione scolastica attraverso:

  • la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
  • la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione;
  • l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza  stituzionale;
  • la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;
  • la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l’integrazione e l’inclusione o agli incontri informali;
  • la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello
    territoriale per il supporto all’inclusione;
  • la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;
  • la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale
    amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativorelazionali relativi al processo di integrazione scolastica
  • la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.


IL DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n° 66 contiene le norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.